D.ssa Tiziana Schiavo

E’ obbligatorio
l’aggiornamento periodico
per gli addetti antincendio?

D.SSA TIZIANA SCHIAVO

È obbligatorio
l’aggiornamento
periodico
per gli addetti
antincendio?

Obbligo o Dovere?

Innanzitutto è d’obbligo ricordare che il D.Lgs. 81/08 indica nell’art. 37 comma 9 che i lavoratori incaricati nelle attività di prevenzione incendi, lotta antincendio, ecc. devono ricevere una formazione e un aggiornamento periodico. Continuando a leggere l’articolo è indicato che “in attesa delle disposizioni di cui all’art. 46 comm. 3 continuano a trovare le disposizioni nel D.M. 10.03.98”. Tale decreto però non prevede l’aggiornamento. Successivamente nel 2011 a seguito delle tante incertezze è stata emessa da parte dei Vigili del fuoco una circolare che, con riferimento al D.Lgs. 81/08, indicava i programmi dei tre livelli di formazione di aggiornamento (aggiornamento rischio alto, medio e basso)
L’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 nell’allegato 5 rimanda ancora al medesimo decreto lasciando in sospeso l’obbligatorietà dell’aggiornamento. Come muoversi in presenza di un regime normativo poco chiaro?

A mio avviso visto l’articolo 37, comma 9 l’aggiornamento periodico in materia di prevenzione incendi rimane un obbligo.

Nel caso specifico di attività assoggettate al controllo dei VVFF rimane come valido riferimento, per la scelta del corso più adatto la circolare dei VVFF del 2011. Per le attività classificate a rischio basso rimane d’obbligo l’aggiornamento periodico, ma le modalità di adempimento, compresa la periodicità, sono a carico del Datore di Lavoro. La mancanza di aggiornamento potrebbe essere addirittura punita dall’art. 2087 del Codice Civile che stabilisce che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”,Concludendo dunque per le attività a rischio medio ed alto rimane come riferimento la circolare dei VVFF del 2011 che stabilisce aggiornamenti ogni 3 anni, mentre per le attività a rischio basso è possibile, a discrezione del Datore di lavoro stabilire la periodicità. 

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