Carri Raccolta
Frutta e
verifiche Periodiche
Carri
Raccolta
Frutta e
Verifiche
Periodiche
Raccolta
Frutta e
Verifiche
Periodiche
Sempre molta confusione viene fatta nell’inquadrare i carri raccolta frutta in merito agli obblighi previsti dal decreto 81/08. Ciò deriva dalla mancanza di una norma specifica per le piattaforme utilizzate in agricoltura.
Queste macchine, se a piattaforma elevabile, sono state considerate, in base al decreto Ministeriale del 4 marzo 1982, punto 9 dell’allegato A come “impianti speciali”. Per tale ragione, per quanto concerne le verifiche periodiche previste dall’allegato VII del Decreto 81/08 vengono equiparate a ponti sospesi e relativi argani.(fonte INAIL 2014).
Dal momento che i ponti sospesi sono, in base al DM del 4 marzo 1982 soggetti a collaudo, con conseguente rilascio del libretto di immatricolazione, lo stesso avviene per i carri raccolta frutta, che quindi non è soggetto a prima verifica da parte di INAIL. Facendo quindi chiarezza, il possessore di una macchina agricola raccogli frutta deve dare comunicazione di messa in servizio ad INAIL per via telematica o per posta certificata per ottenere il numero di matricola. E’ opportuno che a tale comunicazione venga allegata la dichiarazione di conformità. Trascorsi 22 mesi dalla messa in servizio (questo perché l’allegato VII del D.L. 81/08 prevede una periodicità biennale per i ponti sospesi) dovrà fare richiesta di visita periodica secondo le modalità previste in ogni regione.
I problemi sorgono quando i carri raccolta frutta sono privi del marchio CE e di conseguenza della dichiarazione di conformità. Ancor peggio è la situazione dei carri raccolta frutta che non sono stati immatricolati ai sensi del DM 4 marzo del 1982. Per le macchine immatricolate dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, è necessario richiedere all’HELP DESK di INAIL la riconversione della matricola. Oggi, a seguito del D.M. 11/04/2011, le verifiche periodiche non sono più in capo al Ministero del Lavoro, ma ad ASL, ARPA o enti accreditati. In questi casi è opportuno che l’eventuale piattaforma elevabile venga fissata ad altezza inferiore a 2 metri in modo da non ricadere nell’obbligo delle verifiche periodiche.
Sempre molta confusione viene fatta nell’inquadrare i carri raccolta frutta in merito agli obblighi previsti dal decreto 81/08. Ciò deriva dalla mancanza di una norma specifica per le piattaforme utilizzate in agricoltura.
Queste macchine, se a piattaforma elevabile, sono state considerate, in base al decreto Ministeriale del 4 marzo 1982, punto 9 dell’allegato A come “impianti speciali”. Per tale ragione, per quanto concerne le verifiche periodiche previste dall’allegato VII del Decreto 81/08 vengono equiparate a ponti sospesi e relativi argani.(fonte INAIL 2014).
Dal momento che i ponti sospesi sono, in base al DM del 4 marzo 1982 soggetti a collaudo, con conseguente rilascio del libretto di immatricolazione, lo stesso avviene per i carri raccolta frutta, che quindi non è soggetto a prima verifica da parte di INAIL. Facendo quindi chiarezza, il possessore di una macchina agricola raccogli frutta deve dare comunicazione di messa in servizio ad INAIL per via telematica o per posta certificata per ottenere il numero di matricola. E’ opportuno che a tale comunicazione venga allegata la dichiarazione di conformità. Trascorsi 22 mesi dalla messa in servizio (questo perché l’allegato VII del D.L. 81/08 prevede una periodicità biennale per i ponti sospesi) dovrà fare richiesta di visita periodica secondo le modalità previste in ogni regione.
I problemi sorgono quando i carri raccolta frutta sono privi del marchio CE e di conseguenza della dichiarazione di conformità. Ancor peggio è la situazione dei carri raccolta frutta che non sono stati immatricolati ai sensi del DM 4 marzo del 1982. Per le macchine immatricolate dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, è necessario richiedere all’HELP DESK di INAIL la riconversione della matricola. Oggi, a seguito del D.M. 11/04/2011, le verifiche periodiche non sono più in capo al Ministero del Lavoro, ma ad ASL, ARPA o enti accreditati. In questi casi è opportuno che l’eventuale piattaforma elevabile venga fissata ad altezza inferiore a 2 metri in modo da non ricadere nell’obbligo delle verifiche periodiche.
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