D.ssa Tiziana Schiavo

Contenitori – Distributori
mobili di gasolio:
novità del 2019
nel rispetto della normativa
prevenzione incendi ed ambientale.

D.ssa Tiziana Schiavo

CONTENITORI – DISTRIBUTORI
MOBILI DI GASOLIO:

NOVITA’ DEL 2019
NEL RISPETTO
DELLA NORMATIVA
PREVENZIONE INCENDI
ED AMBIENTALE

 

MISURE DI PREVENZIONE INCENDI

Il giorno 6 dicembre 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno del 22 novembre 2017 che ha abrogato il decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri», nonché il decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto». Fino al 17 febbraio 2019 è in essere un periodo di transizione per consentire un passaggio graduale alla nuova norma tecnica di prevenzione incendi. Il Decreto del Ministero dell’Interno del 10 maggio 2018 prevede infatti che nel periodo di transizione possano ancora essere commercializzati ed installati i contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche contenute nel decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri» e nel decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’ esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto. Data l’enorme diffusione dei distributori di gasolio in ambito agricolo si ritiene opportuno mettere a confronto le due normative, in modo che ognuno possa decidere in modo consapevole qual è la soluzione più conveniente. Questo significa che entro il 17 febbraio 2019 bisogna adeguare i distributori mobili alla normativa antincendio richiedendo la SCIA per i distributori mobili destinati a gasolio d’autotrazione e per quelli di capacità maggiore a 6 mc, se contenenti gasolio agricolo. I distributori mobili di capacità fino a 6 mc, contenenti gasolio agricolo, invece, devono essere installati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Decreto del 19 marzo 1990, ossia 3 metri da fabbricati e confini e lontani da vegetazione. Devono poi essere installati 3 estintori nelle vicinanze. E’ quindi importante affrontare urgentemente il tema al fine di poter regolarizzare la propria posizione. Superata la data del 17 febbraio, infatti, non sarà più possibile utilizzare i distributori di gasolio omologati secondo il decreto del 1990, ma bisognerà sostituirli con quelli omologati con Decreto del Ministero dell’Interno del 22 novembre 2017. Anche se visivamente la differenza è costituita dalla capacità del bacino di contenimento che passa da metà della capacità del serbatoio al 110%, in realtà è l’omologazione che diviene differente. Non è dunque possibile innalzare il bacino di contenimento. Quanto riportato riguarda il tema di prevenzione incendi.

Si ricorda che il decreto del 22 novembre 2017, che entrerà in vigore il 20 febbraio 2019, impone anche le “NORME DI ESERCIZIO”, ossia:

  • nomina di un responsabile dell’attività che deve:
    a) garantire, nel tempo, l’assenza di perdite e l’efficienza delle apparecchiature a corredo del contenitore-distributore stesso;
    b) rispettare e far rispettare i divieti per le aree al contorno del contenitore-distributore.
  • Il personale addetto al rifornimento deve essere adeguatamente formato sull’uso del contenitore-distributore e deve essere in grado di adottare le misure di lotta antincendio e gestione delle emergenze che possono verificarsi.
  • La distribuzione del gasolio non deve avere luogo se non dopo l’arresto del motore del veicolo.
  • E’ vietato fumare e/o accendere fiamme libere entro un raggio di 3 metri dal contenitore-distributore.
  • Mantenere pulito e lavare frequentemente il suolo, intorno al contenitore-distributore.
  • Verificare, almeno una volta l’anno, che la rete metallica dell’estremità superiore del tubo di equilibrio del serbatoio, sia in buono stato.
  • Il contenitore-distributore deve essere movimentato scarico.

MISURE AMBIENTALI ( REGIONE VENETO)

Dal 1 gennaio 2019 entrano in vigore anche novità in termini ambientali.
La Regione del Veneto nel proprio Piano di Tutela della acque (PTA) della regione Veneto con DGR nr. 1023 del 17 luglio 2018, allegato A, chiede misure aggiuntive per evitare che gli idrocarburi finiscano nei corsi d’acqua. L’art 39 in particolare in particolare si occupa delle situazioni che possono comportare il dilavamento di olii, idrocarburi e tensoattivi. In riferimento alle aziende agricole si pone l’attenzione alle aree in cui viene fatto il rifornimento di gasolio. Le possibili soluzioni sono di 3 tipi diversi. Ogni azienda deve realizzare l’intervento che le è più consono.

Intervento di tipo 1 – PROCEDURA DI RIFORNIMENTO

Deve essere scritta una procedura di rifornimento che vieti il  divieto assoluto di rifornimento con precipitazioni in corso e che preveda la presenza in azienda di apposito materiale in grado di assorbire gli idrocarburi oltre un recipiente a tenuta da posizionare sotto il mezzo durante il rifornimento. Deve essere riportato anche il codice CER. L’erogatore deve essere dotato di stop automatico una volta effettuato il pieno. La procedura è già stata concordata dalle Associazioni di categoria agricole.

Intervento di tipo 2 – COPERTURA AREA RIFORNIMENTO

Oltre alla tettoia collegata al contenitore distributore è necessario coprire con una tettoia anche l’area di rifornimento. Se l’ erogatore è dotato di stop automatico una volta effettuato il pieno, non serve autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art 39 comma 3 lettera e) del PTA, a meno che non ci si colleghi alla fognatura con una linea fissa. Risulta poi vivamente raccomandata tuttavia la presenza di un contenitore impermeabile, in grado di intercettare eventuali fuoriuscite durante il caricamento del serbatoio, da porre sotto il mezzo agricolo.
La tettoia dovrà essere almeno 10-12 mq.

 Intervento di tipo 3 – PAVIMENTAZIONE AREA DI RIFORNIMENTO E SMALTIMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA COME RIFIUTO

In questo caso oltre al fatto che la cisterna deve essere omologata e quindi dotata di tettoia e bacino di contenimento a norma di legge sottostante la cisterna viene data la possibilità di realizzare una pavimentazione impermeabilizzata nell’area dove viene effettuato il rifornimento con pavimentazione impermeabilizzata in leggera pendenza e una griglia con pozzetto impermeabilizzato ed interrato in grado di intercettare sia l’acqua meteorica di prima pioggia che i residui di carburante. In questo caso la pavimentazione deve avere una superficie calcolata in base all’area di rifornimento e non delle dimensioni dell’area occupata dal mezzo agricolo.
Il liquido raccolto nel bacino di contenimento può essere svuotato come segue:

  • chiamando una ditta specializzata nello smaltimento dei rifiuti speciali;
  • collegando lo scarico direttamente alla fognatura con una linea fissa, ed in questo caso è necessario richiedere preventiva autorizzazione allo scarico all’ente preposto. Prima dello scarico è necessario predisporre un impianto che contenga un sistema di sedimentazione accelerata o simile, ed eventualmente un impianto di disoleatura.

In tutti Anche in questo caso potrebbe essere necessario ottenere le autorizzazioni da parte degli enti preposti (ad Comune, Provincia, Servizio Idrico Integrato).

NOTA BENE: pavimentazione e tettoia possono richiedere autorizzazioni comunali

DISTANZA DAI PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE

In tutti i casi occorre verificare se la zona interessata dal deposito-rifornimento di carburante è compresa nei 200 metri di raggio da un pozzo di approvvigionamento idropotabile pubblico (zona di rispetto): in questo caso si violerebbe l’art. 16 comma 1 punto i del PTA, e l’analogo punto dell’art. 94 comma 4 del D.Lgs 152/06: tra le attività vietate nelle zone di rispetto vi è lo “stoccaggio di prodotti e di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive” fra i quali sono compresi anche i depositi di carburante. Tutto questo si applica anche se le acque meteoriche vengono smaltite correttamente. Particolare attenzione deve essere posta in caso di rifornimento direttamente in campo.

SANZIONI

Le sanzioni previste per il mancato rispetto dell’articolo 39 del Piano di Tutela delle acque sono quelle previste dal “Testo Unico Ambientale” (D.LGS 152/2006). Nel caso di mancato rispetto dell’art 39 è prevista una sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro. Se lo scarico si trova in aree di salvaguardia la sanzione si innalza da 20.000 a 30.000 euro.
La sanzione penale riferita in caso di scarichi di acque industriali non autorizzate ( art 137 e 113) prevede l’arresto da due mesi a due anni o l’ammenda da 1500 a 10.000 euro. Confagricoltura al fine di aiutare le aziende ad adempiere agli obblighi previsti, senza che ciò comporti investimenti importanti ha proposto ed ottenuto dagli uffici della Regione Veneto una semplificazione degli adempimenti per le azienda che si adottano di una specifica procedura e di un kit antisversamento.
Il kit completo comprende:

  • un kit assorbente universale ( adatto alle varie tipologie di prodotti inquinanti e non solo idrocarburi) in grado di assorbire fino a 20 litri di prodotto sversato.
  • un recipiente ecologico da posizionare sotto il mezzo durante il rifornimento. Il recipiente è adatto anche per cambio d’olio dei veicoli.
  • un paio di occhiali contro gli schizzi, utilizzabili anche da chi già impiega occhiali da vista.
  • un paio di guanti in nitrile specifici per rischio chimico.
  • un cartello in alluminio mis 60×40 dove è illustrata la procedura concordata con la regione.
  • un cartello in forex da posizionare nell’area predisposta per i rifiuti dove è riportato il codice rifiuto (CER per idrocarburi). Ciò per ricordare il codice che dovrà essere riportato sull’imballaggio di ciò che verrà smaltito.


NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI ED AMBIENTALE:
NOVITA’ DEL 2019

 

Il giorno 6 dicembre 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno del 22 novembre 2017 che ha abrogato il decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri», nonché il decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto». Fino al 17 febbraio 2019 è in essere un periodo di transizione per consentire un passaggio graduale alla nuova norma tecnica di prevenzione incendi. Il Decreto del Ministero dell’Interno del 10 maggio 2018 prevede infatti che nel periodo di transizione possano ancora essere commercializzati ed installati i contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche contenute nel decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri» e nel decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’ esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto. Data l’enorme diffusione dei distributori di gasolio in ambito agricolo si ritiene opportuno mettere a confronto le due normative, in modo che ognuno possa decidere in modo consapevole qual è la soluzione più conveniente. Questo significa che entro il 17 febbraio 2019 bisogna adeguare i distributori mobili alla normativa antincendio richiedendo la SCIA per i distributori mobili destinati a gasolio d’autotrazione e per quelli di capacità maggiore a 6 mc, se contenenti gasolio agricolo. I distributori mobili di capacità fino a 6 mc, contenenti gasolio agricolo, invece, devono essere installati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Decreto del 19 marzo 1990, ossia 3 metri da fabbricati e confini e lontani da vegetazione. Devono poi essere installati 3 estintori nelle vicinanze. E’ quindi importante affrontare urgentemente il tema al fine di poter regolarizzare la propria posizione. Superata la data del 17 febbraio, infatti, non sarà più possibile utilizzare i distributori di gasolio omologati secondo il decreto del 1990, ma bisognerà sostituirli con quelli omologati con Decreto del Ministero dell’Interno del 22 novembre 2017. Anche se visivamente la differenza è costituita dalla capacità del bacino di contenimento che passa da metà della capacità del serbatoio al 110%, in realtà è l’omologazione che diviene differente. Non è dunque possibile innalzare il bacino di contenimento. Quanto riportato riguarda il tema di prevenzione incendi.

Si ricorda che il decreto del 22 novembre 2017, che entrerà in vigore il 20 febbraio 2019, impone anche le “NORME DI ESERCIZIO”, ossia:

  • nomina di un responsabile dell’attività che deve:
    a) garantire, nel tempo, l’assenza di perdite e l’efficienza delle apparecchiature a corredo del contenitore-distributore stesso;
    b) rispettare e far rispettare i divieti per le aree al contorno del contenitore-distributore.
  • Il personale addetto al rifornimento deve essere adeguatamente formato sull’uso del contenitore-distributore e deve essere in grado di adottare le misure di lotta antincendio e gestione delle emergenze che possono verificarsi.
  • La distribuzione del gasolio non deve avere luogo se non dopo l’arresto del motore del veicolo.
  • E’ vietato fumare e/o accendere fiamme libere entro un raggio di 3 metri dal contenitore-distributore.
  • Mantenere pulito e lavare frequentemente il suolo, intorno al contenitore-distributore.
  • Verificare, almeno una volta l’anno, che la rete metallica dell’estremità superiore del tubo di equilibrio del serbatoio, sia in buono stato.
  • Il contenitore-distributore deve essere movimentato scarico.

MISURE AMBIENTALI
( REGIONE VENETO)

Dal 1 gennaio 2019 entrano in vigore anche novità in termini ambientali.
La Regione del Veneto nel proprio Piano di Tutela della acque (PTA) della regione Veneto con DGR nr. 1023 del 17 luglio 2018, allegato A, chiede misure aggiuntive per evitare che gli idrocarburi finiscano nei corsi d’acqua. L’art 39 in particolare in particolare si occupa delle situazioni che possono comportare il dilavamento di olii, idrocarburi e tensoattivi. In riferimento alle aziende agricole si pone l’attenzione alle aree in cui viene fatto il rifornimento di gasolio. Le possibili soluzioni sono di 3 tipi diversi. Ogni azienda deve realizzare l’intervento che le è più consono.

Intervento di tipo 1 – PROCEDURA DI RIFORNIMENTO

Deve essere scritta una procedura di rifornimento che vieti il  divieto assoluto di rifornimento con precipitazioni in corso e che preveda la presenza in azienda di apposito materiale in grado di assorbire gli idrocarburi oltre un recipiente a tenuta da posizionare sotto il mezzo durante il rifornimento. Deve essere riportato anche il codice CER. L’erogatore deve essere dotato di stop automatico una volta effettuato il pieno. La procedura è già stata concordata dalle Associazioni di categoria agricole.

Intervento di tipo 2 – COPERTURA AREA RIFORNIMENTO

Oltre alla tettoia collegata al contenitore distributore è necessario coprire con una tettoia anche l’area di rifornimento. Se l’ erogatore è dotato di stop automatico una volta effettuato il pieno, non serve autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art 39 comma 3 lettera e) del PTA, a meno che non ci si colleghi alla fognatura con una linea fissa. Risulta poi vivamente raccomandata tuttavia la presenza di un contenitore impermeabile, in grado di intercettare eventuali fuoriuscite durante il caricamento del serbatoio, da porre sotto il mezzo agricolo.
La tettoia dovrà essere almeno 10-12 mq.

 Intervento di tipo 3 – PAVIMENTAZIONE AREA DI RIFORNIMENTO E SMALTIMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA COME RIFIUTO

In questo caso oltre al fatto che la cisterna deve essere omologata e quindi dotata di tettoia e bacino di contenimento a norma di legge sottostante la cisterna viene data la possibilità di realizzare una pavimentazione impermeabilizzata nell’area dove viene effettuato il rifornimento con pavimentazione impermeabilizzata in leggera pendenza e una griglia con pozzetto impermeabilizzato ed interrato in grado di intercettare sia l’acqua meteorica di prima pioggia che i residui di carburante. In questo caso la pavimentazione deve avere una superficie calcolata in base all’area di rifornimento e non delle dimensioni dell’area occupata dal mezzo agricolo.
Il liquido raccolto nel bacino di contenimento può essere svuotato come segue:

  • chiamando una ditta specializzata nello smaltimento dei rifiuti speciali;
  • collegando lo scarico direttamente alla fognatura con una linea fissa, ed in questo caso è necessario richiedere preventiva autorizzazione allo scarico all’ente preposto. Prima dello scarico è necessario predisporre un impianto che contenga un sistema di sedimentazione accelerata o simile, ed eventualmente un impianto di disoleatura.

In tutti Anche in questo caso potrebbe essere necessario ottenere le autorizzazioni da parte degli enti preposti (ad Comune, Provincia, Servizio Idrico Integrato).

NOTA BENE: pavimentazione e tettoia possono richiedere autorizzazioni comunali

DISTANZA DAI PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE

In tutti i casi occorre verificare se la zona interessata dal deposito-rifornimento di carburante è compresa nei 200 metri di raggio da un pozzo di approvvigionamento idropotabile pubblico (zona di rispetto): in questo caso si violerebbe l’art. 16 comma 1 punto i del PTA, e l’analogo punto dell’art. 94 comma 4 del D.Lgs 152/06: tra le attività vietate nelle zone di rispetto vi è lo “stoccaggio di prodotti e di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive” fra i quali sono compresi anche i depositi di carburante. Tutto questo si applica anche se le acque meteoriche vengono smaltite correttamente. Particolare attenzione deve essere posta in caso di rifornimento direttamente in campo.

SANZIONI

Le sanzioni previste per il mancato rispetto dell’articolo 39 del Piano di Tutela delle acque sono quelle previste dal “Testo Unico Ambientale” (D.LGS 152/2006). Nel caso di mancato rispetto dell’art 39 è prevista una sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro. Se lo scarico si trova in aree di salvaguardia la sanzione si innalza da 20.000 a 30.000 euro.
La sanzione penale riferita in caso di scarichi di acque industriali non autorizzate ( art 137 e 113) prevede l’arresto da due mesi a due anni o l’ammenda da 1500 a 10.000 euro. Confagricoltura al fine di aiutare le aziende ad adempiere agli obblighi previsti, senza che ciò comporti investimenti importanti ha proposto ed ottenuto dagli uffici della Regione Veneto una semplificazione degli adempimenti per le azienda che si adottano di una specifica procedura e di un kit antisversamento.
Il kit completo comprende:

  • un kit assorbente universale ( adatto alle varie tipologie di prodotti inquinanti e non solo idrocarburi) in grado di assorbire fino a 20 litri di prodotto sversato.
  • un recipiente ecologico da posizionare sotto il mezzo durante il rifornimento. Il recipiente è adatto anche per cambio d’olio dei veicoli.
  • un paio di occhiali contro gli schizzi, utilizzabili anche da chi già impiega occhiali da vista.
  • un paio di guanti in nitrile specifici per rischio chimico.
  • un cartello in alluminio mis 60×40 dove è illustrata la procedura concordata con la regione.
  • un cartello in forex da posizionare nell’area predisposta per i rifiuti dove è riportato il codice rifiuto (CER per idrocarburi). Ciò per ricordare il codice che dovrà essere riportato sull’imballaggio di ciò che verrà smaltito.

MISURE DI PREVENZIONE INCENDI

Il giorno 6 dicembre 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno del 22 novembre 2017 che ha abrogato il decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri», nonché il decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto». Fino al 17 febbraio 2019 è in essere un periodo di transizione per consentire un passaggio graduale alla nuova norma tecnica di prevenzione incendi. Il Decreto del Ministero dell’Interno del 10 maggio 2018 prevede infatti che nel periodo di transizione possano ancora essere commercializzati ed installati i contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche contenute nel decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri» e nel decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’ esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto. Data l’enorme diffusione dei distributori di gasolio in ambito agricolo si ritiene opportuno mettere a confronto le due normative, in modo che ognuno possa decidere in modo consapevole qual è la soluzione più conveniente. Questo significa che entro il 17 febbraio 2019 bisogna adeguare i distributori mobili alla normativa antincendio richiedendo la SCIA per i distributori mobili destinati a gasolio d’autotrazione e per quelli di capacità maggiore a 6 mc, se contenenti gasolio agricolo. I distributori mobili di capacità fino a 6 mc, contenenti gasolio agricolo, invece, devono essere installati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Decreto del 19 marzo 1990, ossia 3 metri da fabbricati e confini e lontani da vegetazione. Devono poi essere installati 3 estintori nelle vicinanze. E’ quindi importante affrontare urgentemente il tema al fine di poter regolarizzare la propria posizione. Superata la data del 17 febbraio, infatti, non sarà più possibile utilizzare i distributori di gasolio omologati secondo il decreto del 1990, ma bisognerà sostituirli con quelli omologati con Decreto del Ministero dell’Interno del 22 novembre 2017. Anche se visivamente la differenza è costituita dalla capacità del bacino di contenimento che passa da metà della capacità del serbatoio al 110%, in realtà è l’omologazione che diviene differente. Non è dunque possibile innalzare il bacino di contenimento. Quanto riportato riguarda il tema di prevenzione incendi.

Si ricorda che il decreto del 22 novembre 2017, che entrerà in vigore il 20 febbraio 2019, impone anche le “NORME DI ESERCIZIO”, ossia:

  • nomina di un responsabile dell’attività che deve:
    a) garantire, nel tempo, l’assenza di perdite e l’efficienza delle apparecchiature a corredo del contenitore-distributore stesso;
    b) rispettare e far rispettare i divieti per le aree al contorno del contenitore-distributore.
  • Il personale addetto al rifornimento deve essere adeguatamente formato sull’uso del contenitore-distributore e deve essere in grado di adottare le misure di lotta antincendio e gestione delle emergenze che possono verificarsi.
  • La distribuzione del gasolio non deve avere luogo se non dopo l’arresto del motore del veicolo.
  • E’ vietato fumare e/o accendere fiamme libere entro un raggio di 3 metri dal contenitore-distributore.
  • Mantenere pulito e lavare frequentemente il suolo, intorno al contenitore-distributore.
  • Verificare, almeno una volta l’anno, che la rete metallica dell’estremità superiore del tubo di equilibrio del serbatoio, sia in buono stato.
  • Il contenitore-distributore deve essere movimentato scarico.

MISURE AMBIENTALI ( REGIONE VENETO)

Dal 1 gennaio 2019 entrano in vigore anche novità in termini ambientali.
La Regione del Veneto nel proprio Piano di Tutela della acque (PTA) della regione Veneto con DGR nr. 1023 del 17 luglio 2018, allegato A, chiede misure aggiuntive per evitare che gli idrocarburi finiscano nei corsi d’acqua. L’art 39 in particolare in particolare si occupa delle situazioni che possono comportare il dilavamento di olii, idrocarburi e tensoattivi. In riferimento alle aziende agricole si pone l’attenzione alle aree in cui viene fatto il rifornimento di gasolio. Le possibili soluzioni sono di 3 tipi diversi. Ogni azienda deve realizzare l’intervento che le è più consono.

Intervento di tipo 1 – PROCEDURA DI RIFORNIMENTO

Deve essere scritta una procedura di rifornimento che vieti il  divieto assoluto di rifornimento con precipitazioni in corso e che preveda la presenza in azienda di apposito materiale in grado di assorbire gli idrocarburi oltre un recipiente a tenuta da posizionare sotto il mezzo durante il rifornimento. Deve essere riportato anche il codice CER. L’erogatore deve essere dotato di stop automatico una volta effettuato il pieno. La procedura è già stata concordata dalle Associazioni di categoria agricole.

Intervento di tipo 2 – COPERTURA AREA RIFORNIMENTO

Oltre alla tettoia collegata al contenitore distributore è necessario coprire con una tettoia anche l’area di rifornimento. Se l’ erogatore è dotato di stop automatico una volta effettuato il pieno, non serve autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art 39 comma 3 lettera e) del PTA, a meno che non ci si colleghi alla fognatura con una linea fissa. Risulta poi vivamente raccomandata tuttavia la presenza di un contenitore impermeabile, in grado di intercettare eventuali fuoriuscite durante il caricamento del serbatoio, da porre sotto il mezzo agricolo.
La tettoia dovrà essere almeno 10-12 mq.

 Intervento di tipo 3 – PAVIMENTAZIONE AREA DI RIFORNIMENTO E SMALTIMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA COME RIFIUTO

In questo caso oltre al fatto che la cisterna deve essere omologata e quindi dotata di tettoia e bacino di contenimento a norma di legge sottostante la cisterna viene data la possibilità di realizzare una pavimentazione impermeabilizzata nell’area dove viene effettuato il rifornimento con pavimentazione impermeabilizzata in leggera pendenza e una griglia con pozzetto impermeabilizzato ed interrato in grado di intercettare sia l’acqua meteorica di prima pioggia che i residui di carburante. In questo caso la pavimentazione deve avere una superficie calcolata in base all’area di rifornimento e non delle dimensioni dell’area occupata dal mezzo agricolo.
Il liquido raccolto nel bacino di contenimento può essere svuotato come segue:

  • chiamando una ditta specializzata nello smaltimento dei rifiuti speciali;
  • collegando lo scarico direttamente alla fognatura con una linea fissa, ed in questo caso è necessario richiedere preventiva autorizzazione allo scarico all’ente preposto. Prima dello scarico è necessario predisporre un impianto che contenga un sistema di sedimentazione accelerata o simile, ed eventualmente un impianto di disoleatura.

In tutti Anche in questo caso potrebbe essere necessario ottenere le autorizzazioni da parte degli enti preposti (ad Comune, Provincia, Servizio Idrico Integrato).

NOTA BENE: pavimentazione e tettoia possono richiedere autorizzazioni comunali

DISTANZA DAI PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE

In tutti i casi occorre verificare se la zona interessata dal deposito-rifornimento di carburante è compresa nei 200 metri di raggio da un pozzo di approvvigionamento idropotabile pubblico (zona di rispetto): in questo caso si violerebbe l’art. 16 comma 1 punto i del PTA, e l’analogo punto dell’art. 94 comma 4 del D.Lgs 152/06: tra le attività vietate nelle zone di rispetto vi è lo “stoccaggio di prodotti e di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive” fra i quali sono compresi anche i depositi di carburante. Tutto questo si applica anche se le acque meteoriche vengono smaltite correttamente. Particolare attenzione deve essere posta in caso di rifornimento direttamente in campo.

SANZIONI

Le sanzioni previste per il mancato rispetto dell’articolo 39 del Piano di Tutela delle acque sono quelle previste dal “Testo Unico Ambientale” (D.LGS 152/2006). Nel caso di mancato rispetto dell’art 39 è prevista una sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro. Se lo scarico si trova in aree di salvaguardia la sanzione si innalza da 20.000 a 30.000 euro.
La sanzione penale riferita in caso di scarichi di acque industriali non autorizzate ( art 137 e 113) prevede l’arresto da due mesi a due anni o l’ammenda da 1500 a 10.000 euro. Confagricoltura al fine di aiutare le aziende ad adempiere agli obblighi previsti, senza che ciò comporti investimenti importanti ha proposto ed ottenuto dagli uffici della Regione Veneto una semplificazione degli adempimenti per le azienda che si adottano di una specifica procedura e di un kit antisversamento.
Il kit completo comprende:

  • un kit assorbente universale ( adatto alle varie tipologie di prodotti inquinanti e non solo idrocarburi) in grado di assorbire fino a 20 litri di prodotto sversato.
  • un recipiente ecologico da posizionare sotto il mezzo durante il rifornimento. Il recipiente è adatto anche per cambio d’olio dei veicoli.
  • un paio di occhiali contro gli schizzi, utilizzabili anche da chi già impiega occhiali da vista.
  • un paio di guanti in nitrile specifici per rischio chimico.
  • un cartello in alluminio mis 60×40 dove è illustrata la procedura concordata con la regione.
  • un cartello in forex da posizionare nell’area predisposta per i rifiuti dove è riportato il codice rifiuto (CER per idrocarburi). Ciò per ricordare il codice che dovrà essere riportato sull’imballaggio di ciò che verrà smaltito.

NOVITA’ DEL 2019
NEL RISPETTO
DELLA NORMATIVA
PREVENZIONE INCENDI
ED AMBIENTALE

MISURE DI PREVENZIONE INCENDI

Il giorno 6 dicembre 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno del 22 novembre 2017 che ha abrogato il decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri», nonché il decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto». Fino al 17 febbraio 2019 è in essere un periodo di transizione per consentire un passaggio graduale alla nuova norma tecnica di prevenzione incendi. Il Decreto del Ministero dell’Interno del 10 maggio 2018 prevede infatti che nel periodo di transizione possano ancora essere commercializzati ed installati i contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche contenute nel decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri» e nel decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’ esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto. Data l’enorme diffusione dei distributori di gasolio in ambito agricolo si ritiene opportuno mettere a confronto le due normative, in modo che ognuno possa decidere in modo consapevole qual è la soluzione più conveniente. Questo significa che entro il 17 febbraio 2019 bisogna adeguare i distributori mobili alla normativa antincendio richiedendo la SCIA per i distributori mobili destinati a gasolio d’autotrazione e per quelli di capacità maggiore a 6 mc, se contenenti gasolio agricolo. I distributori mobili di capacità fino a 6 mc, contenenti gasolio agricolo, invece, devono essere installati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Decreto del 19 marzo 1990, ossia 3 metri da fabbricati e confini e lontani da vegetazione. Devono poi essere installati 3 estintori nelle vicinanze. E’ quindi importante affrontare urgentemente il tema al fine di poter regolarizzare la propria posizione. Superata la data del 17 febbraio, infatti, non sarà più possibile utilizzare i distributori di gasolio omologati secondo il decreto del 1990, ma bisognerà sostituirli con quelli omologati con Decreto del Ministero dell’Interno del 22 novembre 2017. Anche se visivamente la differenza è costituita dalla capacità del bacino di contenimento che passa da metà della capacità del serbatoio al 110%, in realtà è l’omologazione che diviene differente. Non è dunque possibile innalzare il bacino di contenimento. Quanto riportato riguarda il tema di prevenzione incendi.

Si ricorda che il decreto del 22 novembre 2017, che entrerà in vigore il 20 febbraio 2019, impone anche le “NORME DI ESERCIZIO”, ossia:

  • nomina di un responsabile dell’attività che deve:
    a) garantire, nel tempo, l’assenza di perdite e l’efficienza delle apparecchiature a corredo del contenitore-distributore stesso;
    b) rispettare e far rispettare i divieti per le aree al contorno del contenitore-distributore.
  • Il personale addetto al rifornimento deve essere adeguatamente formato sull’uso del contenitore-distributore e deve essere in grado di adottare le misure di lotta antincendio e gestione delle emergenze che possono verificarsi.
  • La distribuzione del gasolio non deve avere luogo se non dopo l’arresto del motore del veicolo.
  • E’ vietato fumare e/o accendere fiamme libere entro un raggio di 3 metri dal contenitore-distributore.
  • Mantenere pulito e lavare frequentemente il suolo, intorno al contenitore-distributore.
  • Verificare, almeno una volta l’anno, che la rete metallica dell’estremità superiore del tubo di equilibrio del serbatoio, sia in buono stato.
  • Il contenitore-distributore deve essere movimentato scarico.

MISURE AMBIENTALI ( REGIONE VENETO)

Dal 1 gennaio 2019 entrano in vigore anche novità in termini ambientali.
La Regione del Veneto nel proprio Piano di Tutela della acque (PTA) della regione Veneto con DGR nr. 1023 del 17 luglio 2018, allegato A, chiede misure aggiuntive per evitare che gli idrocarburi finiscano nei corsi d’acqua. L’art 39 in particolare in particolare si occupa delle situazioni che possono comportare il dilavamento di olii, idrocarburi e tensoattivi. In riferimento alle aziende agricole si pone l’attenzione alle aree in cui viene fatto il rifornimento di gasolio. Le possibili soluzioni sono di 3 tipi diversi. Ogni azienda deve realizzare l’intervento che le è più consono.

Intervento di tipo 1 – PROCEDURA DI RIFORNIMENTO

Deve essere scritta una procedura di rifornimento che vieti il  divieto assoluto di rifornimento con precipitazioni in corso e che preveda la presenza in azienda di apposito materiale in grado di assorbire gli idrocarburi oltre un recipiente a tenuta da posizionare sotto il mezzo durante il rifornimento. Deve essere riportato anche il codice CER. L’erogatore deve essere dotato di stop automatico una volta effettuato il pieno. La procedura è già stata concordata dalle Associazioni di categoria agricole.

Intervento di tipo 2 – COPERTURA AREA RIFORNIMENTO

Oltre alla tettoia collegata al contenitore distributore è necessario coprire con una tettoia anche l’area di rifornimento. Se l’ erogatore è dotato di stop automatico una volta effettuato il pieno, non serve autorizzazione allo scarico ai sensi dell’art 39 comma 3 lettera e) del PTA, a meno che non ci si colleghi alla fognatura con una linea fissa. Risulta poi vivamente raccomandata tuttavia la presenza di un contenitore impermeabile, in grado di intercettare eventuali fuoriuscite durante il caricamento del serbatoio, da porre sotto il mezzo agricolo.
La tettoia dovrà essere almeno 10-12 mq.

 Intervento di tipo 3 – PAVIMENTAZIONE AREA DI RIFORNIMENTO E SMALTIMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA COME RIFIUTO

In questo caso oltre al fatto che la cisterna deve essere omologata e quindi dotata di tettoia e bacino di contenimento a norma di legge sottostante la cisterna viene data la possibilità di realizzare una pavimentazione impermeabilizzata nell’area dove viene effettuato il rifornimento con pavimentazione impermeabilizzata in leggera pendenza e una griglia con pozzetto impermeabilizzato ed interrato in grado di intercettare sia l’acqua meteorica di prima pioggia che i residui di carburante. In questo caso la pavimentazione deve avere una superficie calcolata in base all’area di rifornimento e non delle dimensioni dell’area occupata dal mezzo agricolo.
Il liquido raccolto nel bacino di contenimento può essere svuotato come segue:

  • chiamando una ditta specializzata nello smaltimento dei rifiuti speciali;
  • collegando lo scarico direttamente alla fognatura con una linea fissa, ed in questo caso è necessario richiedere preventiva autorizzazione allo scarico all’ente preposto. Prima dello scarico è necessario predisporre un impianto che contenga un sistema di sedimentazione accelerata o simile, ed eventualmente un impianto di disoleatura.

In tutti Anche in questo caso potrebbe essere necessario ottenere le autorizzazioni da parte degli enti preposti (ad Comune, Provincia, Servizio Idrico Integrato).

NOTA BENE: pavimentazione e tettoia possono richiedere autorizzazioni comunali

DISTANZA DAI PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE

In tutti i casi occorre verificare se la zona interessata dal deposito-rifornimento di carburante è compresa nei 200 metri di raggio da un pozzo di approvvigionamento idropotabile pubblico (zona di rispetto): in questo caso si violerebbe l’art. 16 comma 1 punto i del PTA, e l’analogo punto dell’art. 94 comma 4 del D.Lgs 152/06: tra le attività vietate nelle zone di rispetto vi è lo “stoccaggio di prodotti e di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive” fra i quali sono compresi anche i depositi di carburante. Tutto questo si applica anche se le acque meteoriche vengono smaltite correttamente. Particolare attenzione deve essere posta in caso di rifornimento direttamente in campo.

SANZIONI

Le sanzioni previste per il mancato rispetto dell’articolo 39 del Piano di Tutela delle acque sono quelle previste dal “Testo Unico Ambientale” (D.LGS 152/2006). Nel caso di mancato rispetto dell’art 39 è prevista una sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro. Se lo scarico si trova in aree di salvaguardia la sanzione si innalza da 20.000 a 30.000 euro.
La sanzione penale riferita in caso di scarichi di acque industriali non autorizzate ( art 137 e 113) prevede l’arresto da due mesi a due anni o l’ammenda da 1500 a 10.000 euro. Confagricoltura al fine di aiutare le aziende ad adempiere agli obblighi previsti, senza che ciò comporti investimenti importanti ha proposto ed ottenuto dagli uffici della Regione Veneto una semplificazione degli adempimenti per le azienda che si adottano di una specifica procedura e di un kit antisversamento.
Il kit completo comprende:

  • un kit assorbente universale ( adatto alle varie tipologie di prodotti inquinanti e non solo idrocarburi) in grado di assorbire fino a 20 litri di prodotto sversato.
  • un recipiente ecologico da posizionare sotto il mezzo durante il rifornimento. Il recipiente è adatto anche per cambio d’olio dei veicoli.
  • un paio di occhiali contro gli schizzi, utilizzabili anche da chi già impiega occhiali da vista.
  • un paio di guanti in nitrile specifici per rischio chimico.
  • un cartello in alluminio mis 60×40 dove è illustrata la procedura concordata con la regione.
  • un cartello in forex da posizionare nell’area predisposta per i rifiuti dove è riportato il codice rifiuto (CER per idrocarburi). Ciò per ricordare il codice che dovrà essere riportato sull’imballaggio di ciò che verrà smaltito.

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