Cosa prevede
la normativa in merito
a stoccaggio ed esecuzione
do trattamenti fitosanitari?
Cosa prevede
la normativa in merito
a stoccaggio ed esecuzione
di trattamenti fitosanitari?
la normativa in merito
a stoccaggio ed esecuzione
di trattamenti fitosanitari?
Sia ad uso domentico che per varie tipologie di attività
Date le numerose richieste di chiarimento si ritiene opportuno prestare attenzione all’ ALLEGATO B alla Dgr Veneto n. 1262 del 01 agosto 2016 in materia di cartellonistica per trattamenti fitosanitari, se ne riporta un estratto relativo allo stoccaggio ed alla segnalazione delle aree trattate.
Art. 12 Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole
adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
1. Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie) individuate dall’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento, è vietato l’utilizzo, a distanze inferiore a 30 metri dalle predette aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, di prodotti fitosanitari riportati al punto A.5.6 del DM 22 gennaio 2014.
2. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull’etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:
a. Nelle colture arboree:
– presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera anti-deriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell’appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un’altezza minima di 3 metri;
– utilizzo di atomizzatori con convogliatori d’aria a torretta, in combinazione con ugelli anti-deriva ad iniezione d’aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti;
– nella fascia dai 30 m ai 10 m l’irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l’interno del proprio appezzamento;
– siano utilizzate irroratrici a tunnel.
b. Nelle colture erbacee:
– presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera anti-deriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell’appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un’altezza minima di 1 metro rispetto alla coltura da trattare;
– utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana anti-deriva.
3. In ogni caso i trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario vanno effettuati con modalità tali da evitare la deriva. Nei seminativi deve essere mantenuta una fascia non trattata di 1.5 m dal confine e di 5 m. nel caso di coltivazioni arboree. Inoltre, nelle colture arboree, gli ultimi 2 – 4 filari vanno trattati verso l’interno.
4. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previsti dal precedente comma 2 deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.
5. La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell’infanzia, centri diurni per l’infanzia nonché parchi gioco per l’infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura è consentita dopo le ore 18.00 e deve cessare entro le ore 7.30 del mattino nel rispetto degli orari di apertura e accesso alle strutture.
6. In caso d’uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici, nel rispetto delle distanze previste al comma 1.e 2. del presente articolo, è fatto obbligo l’effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine
(indicativamente entro le ore 09.00) in cui è massima l’umidità relativa dell’aria.
7. L’informazione preventiva, da parte degli utilizzatori professionali, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari è prevista nei seguenti casi:
a. in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l’apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso.
b. quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all’art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012;
c. è inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando ne abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti;
8. l’informazione preventiva del trattamento viene effettuata esponendo l’apposito cartello recante la dicitura “COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI”.
Art. 13 – Comunicazioni relative ai trattamenti con prodotti fitosanitari nelle aree frequentate
dalla popolazione o gruppi vulnerabili
1. Qualora il trattamento con prodotti fitosanitari venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, ecc.), durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all’ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica (figura 1) indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Il cartello recante la dicitura “ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI” deve altresì contenere i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all’area trattata.
2. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell’etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
3. E’ fatto obbligo anche da parte degli utilizzatori non professionali di dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati (es. siepe, orto) in modo da evitare rischi per la salute.
Art. 14 – Gestione rimanenze prodotti fitosanitari
1. Per il recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua, per la pulizia dell’irroratrice e per il recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, si fa riferimento alle corrette procedure previste dalla normativa vigente.
Art. 15 – Sanzioni
- Ogni segnalazione o denuncia di comportamenti ritenuti lesivi alla pubblica o propria incolumità o al rispetto ambientale possono essere presentati al Sindaco competente per territorio.
- Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell’art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.,le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 500,00.
- A norma dell’art. 16, comma 1, della legge 24.11.1981 n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di euro 50,00 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
RIASSUMENDO:
La DGR citata prevede quindi che chi esegue il trattamento deve verificare come, in base alle mappe dei regolamenti comunali è classificata l’area da trattare, al fine di regolare le distanze dalle aree sensibili o frequentate da popolazione e di segnalarle, anche con appositi cartelli (si vedano i cartelli Tabella 4 per le aree adiacenti ad aree frequentate dalla popolazione e Tabella 5 per le aree frequentate da popolazione o da gruppi vulnerabili).
Si individuano dunque due tipologie di cartelli:
Stoccaggio prodotti fitosanitari
Per lo stoccaggio dei prodotti, si può scegliere una di queste tre soluzioni, a seconda delle esigenze e della quantità:
- può essere destinato un locale specifico;
- può essere ricavata un’area specifica, chiusa e delimitata, all’interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. Nel magazzino o locale dove è ubicata l’area specifica o l’armadio per i PF non possono essere detenuti alimenti o mangimi;
- oppure può essere adibito un armadio apposito all’interno di un magazzino.
Si ricorda che in ogni caso è vietato l’accesso a chi non ha l’abilitazione all’utilizzo di prodotti fitosanitari. Nell’area adibita a stoccaggio, è necessario apporre il cartello di pericolo sulla parete esterna e devono esserci i numeri di emergenza, in particolare. Servizio Antiveleni Milano 0266101029, Arpa Veneto 049823928, Soccorso Sanitario 118. I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette ben visibili. Se dovessero rompersi alcuni contenitori è necessario riporre il contenuto in un altro contenitore integro, utilizzando gli appositi DPI e riponendo l’etichetta sul nuovo contenitore. I contenitori devono essere posizionati con l’apertura verso l’alto e i prodotti liquidi devono essere riposti nei ripiani più bassi. i prodotti contenuti in scatole di cartone devono essere protetti da spigoli taglienti.
FAC SIMILE CARTELLO DEPOSITO PRODOTTI FITOSANITARI CONFEROME REGOLAMENTO CLP
Si informa che si è in grado di fornire tutta la cartellonistica adatta alle Vs esigenze
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